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STUDIA THEOLOGIA CATHOLICA - Ediţia nr.3 din 2007 | |||||||
Articol: |
COMPETENŢELE VICARULUI FORANEU DIN BISERICA ROMÂNĂ GRECO-CATOLICĂ. STUDIU DE CAZ: VICARUL NĂSĂUDULUI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA. Autori: MIRELA ANDREI. |
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Rezumat: Le attribuzioni del vicario foraneo della Chiesa romena greco-cattolica. Il caso del vicario di Nasaud nella seconda metà del XIX secolo. Un capitolo distinto per capire le specificità dell’istituzione vicariale è rappresentato dalla chiarificazione dei problemi circa l’estensione della giurisdizione e delle competenze dei vicari foranei. Gli statuti della Chiesa romena greco-cattolica, creata dal primo Sinodo provinciale, in vigore dall’anno 1882, fissano le differenze e le somiglianze, in merito alle attribuzioni tra i protopopi e i vicari foranei. Esse precisavano che i vicari foranei non hanno attribuzioni molto più larghe dei protopopi, ma beneficiano solo di alcune prerogative in più: il diritto di autonomia, di onore ( il diritto di celebrare la liturgia nella cattedrale anche alla presenza del vescovo) e una giurisdizione più estesa ( potevano avere in subordine protopopati o vicearcidiaconie). Tra le competenze dei vicari foranei ricordiamo: il diritto e l’obbligo di intraprendere annualmente la visita canonica nel territorio che si trovava sotto la loro amministrazione e sorveglianza, il diritto d’ispezionare le scuole delle parrocchie del vicariato, il diritto di riunire e presiedere il sinodo vicariale e il Concistoro vicariale, il diritto di introdurre e installare i protopopi suffraganei. Il vicario aveva l’obbligo di dare pubblicità a livello locale alle normative e alle disposizioni ecclesiastiche del vescovato, il diritto di raccomandare i giovani del suo distretto a seguire studi al di là dei confini del vicariato o di organizzare corsi di teologia “morale”, il diritto di partecipare ai sinodi diocesani ed elettorali. Gli attributi matrimoniali erano quelli di dare i libri di sposalizio, di accordare dispense in alcuni casi di interdizione canonica con l’accordo del vescovo, di investigare i casi in cui i fedeli sollecitavano la separazione o il divorzio. |
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